Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di apportare un organico riordino delle competenze medico-oculistiche nonché delle specifiche professionalità sanitarie ad esse collegate, anche al fine di dare un'autonomia giuridica a una figura professionale come quella dell'optometrista che in molti Paesi occidentali (USA, Canada, Gran Bretagna eccetera) è già una realtà.
      Il nostro ordinamento, con il regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, a tutt'oggi, prevede in questo campo, come arte ausiliaria delle professioni sanitarie, esclusivamente la figura dell'ottico.
      Nel nostro Paese, però, si sta diffondendo sempre di più la figura dell'optometrista e molte università hanno, grazie alla propria autonomia, avviato corsi specifici inquadrati nelle facoltà di fisica, ingegneria e altre.
      L'optometrista è il professionista che si interessa di valutare l'efficienza del sistema visivo, intendendosi per efficienza non solo lo stato di salute di ogni singolo occhio (cosa che fa il medico oculista) ma la condizione di funzionalità (ovvero le capacità funzionali, accomodative, di stereopsi, binoculari eccetera) del sistema visivo: in poche parole, egli quantifica il corretto equilibrio di lavoro e di sinergia tra i due occhi. Poiché la nostra capacità e la nostra qualità di visione altro non sono che il risultato di un mix di informazioni sensoriali (visive, uditive, tattili) che il cervello compie costantemente, è importante non soltanto che il medico oculista appuri l'integrità e la salute delle strutture anatomo-fisiologiche, ma anche che l'optometrista valuti la corretta funzionalità del sistema visivo. L'occhio non è come una macchina fotografica. Ed è qui che entra in gioco la professionalità specifica

 

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dell'optometrista: gli occhi possono essere perfettamente sani, ma il soggetto può avere molti disturbi visivi e poiché l'oculista, in quanto medico-chirurgo, si interessa dello stato di salute degli occhi, diagnosticando e curando patologie oculari, è fondamentale affiancargli l'optometrista che, invece, valuta «come gli occhi lavorano». Un problema posturale, mandibolare, scheletrico, uditivo o di altro tipo può interferire sul corretto funzionamento del sistema visivo e, di conseguenza, sul modo di vedere, anche in assenza di alterazioni anatomiche della struttura dell'occhio.
      Portare chiarezza sulle mansioni professionali di questa figura vuol dire accrescere i servizi da offrire ai pazienti e, in particolare modo, ai bambini e agli adolescenti. L'ottico deve essere il tecnico degli occhiali, l'oculista il medico che cura le patologie oculari e l'optometrista il professionista che segue il corretto funzionamento del sistema visivo (con le tecniche compensative e riabilitative conosciute).
      La presente proposta di legge si compone di dieci articoli. L'articolo 1 istituisce la figura professionale dell'optometrista quale operatore tecnico sanitario in possesso del titolo universitario abilitante e distinguendola sia da quella del medico oculista sia da quella dell'ottico. L'articolo 2 definisce l'ambito operativo dell'optometrista, mentre l'articolo 3 definisce i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale degli optometristi al fine dell'esercizio di tale professione. Tra i requisiti vi è il possesso di un diploma di laurea specifico e il superamento di un esame di Stato disciplinato all'articolo 4. L'articolo 5 prevede l'istituzione della Federazione nazionale e degli albi professionali degli optometristi. L'articolo 6 dispone che le singole università, nell'ambito delle facoltà di medicina e chirurgia, organizzino appositi corsi triennali per il rilascio di lauree abilitanti all'esercizio dell'attività professionale tecnica sanitaria di optometrista. L'articolo 7 prevede le sanzioni per chi, senza averne titolo, eserciti la professione di optometrista. L'articolo 8 disciplina la fase transitoria prevedendo un periodo limitato a cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge entro cui coloro che già sono in possesso del diploma di ottico e di un attestato rilasciato da un istituto di istruzione superiore di optometria o da un istituto analogo, possono iscriversi all'albo per l'esercizio della professione di optometrista. Sempre lo stesso articolo prevede, per un analogo periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, la possibilità per l'ottico, che dimostri di essere in possesso del relativo diploma e di aver esercitato tale professione, di sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione all'albo degli optometristi. L'articolo 9 ribadisce che la figura professionale esercente l'arte ausiliaria della professione sanitaria di ottico resta confermata così come attualmente è disciplinata nel nostro ordinamento.
      Infine, l'articolo 10 dispone la copertura finanziaria nonché l'entrata in vigore della legge.
 

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